top of page

In questa sessione, riportiamo alcuni dei casi più significativi e recenti, conclusisi positivamente, con la piena soddisfazione dei nostri clienti.

MALASANITA'  N. 045/2021

Malsanità_2.jpg
La Signora Rosa F. di anni 87, era ricoverata presso un noto centro di riabilitazione del Milanese, per effettuare la dovuta fisioterapia post traumatica, a seguito di frattura branca ileo ed ischio-pubica sinistra, causata da una caduta accidentale. Al momento del ricovero e per tutto il periodo successivo, la Sig.ra Rosa F. si era mostrata in stato di disorientamento spazio temporale. Il 27.01.2017, alle ore 2.51, la Sig. Rosa F. era stata ritrovata a terra, sporca di sangue e feci, in quanto, nonostante le spondine, era riuscita a scendere dal letto, sprovvisto di cintura pelvica di contenimento. In seguito alla caduta, la paziente aveva riportato un’emorragia e che, causa del peggioramento delle condizioni di salute, era deceduta il 07.02.2017.

Il Giudice nella sentenza ha espresso quanto segue:

"... Gli elementi tecnici emersi dalla CTU consentono di affermare che, sulla base delle condizioni cliniche, sia fisiche che cognitive, della Sig.ra Rosa F., nonchè sulla base di quanto raccomandato dalla linee guida e buone pratiche accreditate, si sarebbe dovuto prevedere un approccio multifattoriale, con la presenza di personale idoneo o di familiare, ovvero l’utilizzo di una cintura pelvica per il contenimento fisico, oppure l’abbassamento del livello del letto ad un’altezza meno pericolosa.
Alla luce dei predetti elementi – peraltro non specificamente contestati dalla difesa di parte convenuta (che, all’esito del deposito della relazione, non ha formulato osservazioni tecniche) - deve concludersi come, secondo un criterio di preponderanza dell’evidenza, se il personale della struttura convenuta avesse posto in essere misure diverse e più articolate – rispetto alla predisposizione di due spondine di protezione del letto – si sarebbe potuta evitare la caduta e, di conseguenza, l’emorragia cerebrale ed il decesso della Sig.ra Rosa F. ...".


Pertanto, il Giudice, con la sentenza del 30/11/2021 (di cui sopra), ha condannato la struttura ospedaliera al risarcimento del danno agli Eredi della Sig. Rosa con un pagamento di  Euro 600.000,00.

_______________________________________________

MALASANITA'  N. 030/2021

Malsanità_3.jpg

La Signora Silvia B. di anni 23 di Garbagnate Milanese (MI), viene sottoposta ad intervento chirurgico di "I-Lasik all'Occhio Destro", presso una Clinica privata di Busto Arsizio (VA). Si tratta di un intervento chirurgico specifico a trattare una una forte miopia e ambliopia, patologie che la signora S. si portava dietro dall'età di 3-4 anni, obbligandola ad indossare gli occhiali. Per liberarsene, decideva di sottoporsi ad intervento chirurgico. L'intervento pareva essere andato bene. Dopo circa una settimana di benessere, la paziente avvertiva la sensazione di un corpo estraneo nell'occhio operato. Rivista dal chirurgo che l'aveva operata, le veniva consigliato di continuare la somministrazione del collirio prescrittole, al momento delle dimissioni. Nei giorni a seguire, il quadro clinico dell'occhio destro peggiorava, divenendo tumefatto, doloroso e con un importante calo del visus. Recatasi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Saronno, dal quale veniva congedata con collirio a base di Cortisone. Nell'arco temporale di qualche giorno, la situazione precipitava e le veniva effettuato un tampone presso l'Ospedale San Raffaele; il risultato dell'analisi microbiologica rivelava la presenza di "bacilli acido-alcool resistenti".


Il CTU:

"...la Parte Convenuta, avrebbe dovuto fornire documentazione sulla modalità di sterilizzazione delle apparecchiature medicali affittate con cui viene attuata la procedura, alla gestione delle sale operatorie, al training specifico per il personale tecnico e persino dati sull'incidenza di infezioni post attività in chirurgia oculistica. Tutto ciò nell'ottica di dimostrare che le procedure di sterilizzazione sono costantemente rispettate. Purtroppo, la Parte Convenuta, non ha prodotto alcuna documentazione, nè dal sito si può desumere alcunché di utile sulla problematica. Dunque, non ci è possibile verificare se all'interno della struttura ospedaliera, vengano rispettate tutte le procedure ed i protocolli di sterilizzazione per la manutenzione delle apparacchiature chirurgiche. Considerando quindi che, come segnalato nella letteratura sopra citata, i microbatteri atipici sono patogeni caratterizzanti specifiche complicanze di questa metodica chirurgica e che, come visto, possono derivare da incorretta gestione della prevenzione, in assenza di documentazione comprovante l'avvenuta sterilizzazione. Vista anche la tempistica di insorgenza, si può concludere che in capo alla Convenuta, possa essere riconosciuta la responsabilità nell'aver procurato l'infezione alla Signora Silvia B. ...".


Con la sentenza, il Giudice ha riconosciuto alla nostra Assistita Euro 87.000,00, comprensivi di spese ed onorari legali.

_______________________________________________

INDICENTE STRADALE N. 701/2021

Indicente 1 Moto.png

Il Signor Bianchi B. di anni 85, durante un attraversamento pedonale, guinto in prossimità del centro strada, veniva sfiorato da un veicolo che, in quel momento, sopraggiungeva a velocità sostenuta, omettendo così la precedenza al Pedone. Lo stesso Signor Bruno, caudicante ed utilizzatore di un tripode in ausilio, per evitare l'impatto, si sbilanciava per poi cadere rovinosamente al suolo. Soccorso dagli stanti e successivamente dai paramedici del 118, veniva accompagnato dagli stessi al pronto soccorso, ove venivano riscontrate le fratture dell'anca e del femore destro. I Medici che l'avevano in cura, decidevano di procedere con l'innesto di una protesi totale. Terminata la degenza ospedaliera, veniva da noi monitorato e coadiuvato nell'effettuare le necessarie visite ortopediche e trattamenti fisioterapici per la riabilitazione, presso strutture Cliniche con noi convenzionate. A chiusura della prognosi, una volta stabilizzatosi clinicamente, veniva sottoposto a visita Medico Legale da un nostro fiduciario, il quale quantificava quanto segue:

  • Invalidità permanente (danno biologico) del 40%

  • Inabilità temporanea assoluta per giorni 140

  • Inabilità temporane parziale di giorni 30 al 75% ed ulteriori giorni 30 al 50%.

 

Il Sinistro è stato liquidato con Euro 210.000,00 dalla Compagnia Assicurativa e senza alcun anticipo economico da parte del Cliente.

 

_____________________________________________

CASO DI MALASANITA' - N. 107/2019

Malsanità

Il Sig. Roberto H. di anni 50, dializzato, in lista per trapianto renale, gli veniva diagnosticata una grave cardiopatia che consigliò l'impianto di un ICD (implantable cardioverter defiblillator, dispositivo elettrico utilizzato nei pazienti a rischio morte cardiaca improvvisa. Un ICD viene impiantato chirurgicamente sottocute nella regione pettorale, preferibilmente a sinistra, posizionando gli elettrodi negli atri e nei ventricoli per via transvenosa) che venne effettuato presso L'Unità Operativa delle Cardiologia di un rinomato Ospedale della Città di Ravenna, con relativa profilassi preventiva di antibiotici, Dalacin, farmaco scelto dai sanitari (realisticamente), a fronte della specificazione nell'Anamnesi del paziente, di una "allergia alle Cefalosporine" del paziente. La somministrazione di antibiotici (oltre al Dalacin, venne aggiunta una fiala di Ciprofloxacin, nome commerciale della ciprofloxacina) proseguì anche successivamente all'intervento, sino alle dimissioni. In sede di dimissioni fu altresì rimosso il drenaggio della tasca, rimasto in sede dall'intervento. Da meno di un mese dalle dimissioni, a seguito di comparsa di "febbre con brivido" ed eruzioni cutanee, il Sig. Roberto H. tornò a rivolgersi al medesimo nosocomio e, in tale occasione venne effettuata una emocoltura da sangue periferico, che isolava lo Staphylococcus Epidermidis oxacillino-resistente. I sanitari provvidero a fornire una terapia antibiotica (per 7 giorni) con amoxicillina e acido clavulanico (nome commerciale: Clavumed) - farmaco cui, secondo l'antibiogramma, il germe in questione non è sensibile. Dopo circa una settimana, il Sig. Roberto H. tornava al nosocomio per accertamenti presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi e, a poche ore di distanza, il paziente manifestò un nuovo episodio febbrile (associato ad una nuova positività all'emocoltura per Staphylococcus Epidermidis). Anche in tale situazione, i sanitari imposero la stessa inutile terapia antibiotica (amoxiciIlina e acido clavulanico) cui aggiunsero, ciprofloxacina (nome commerciale: Ciprofloachin), altro antibiotico cui il detto stafilococco non è sensibile! In un’indagine ecografica eseguita in prossimità dell’impianto dell’ICD documentò un’iniziale cellulite, per cui, lo stesso venne espiantato. I prelievi (essudato della ferita + punta del catetere + materiale bioptico) effettuati a livello dell’impianto dell’ICD risultarono negativi, analogamente alle emocolture precedentemente effettuate e sui prelievi successivi all'espianto. La scintigrafia con leucociti marcati rilevò in particolare grossolana area di intensa iperfissazione in corrispondenza della regione sottocutanea para-sternale sinistra in verosimile corrispondenza della tasca di posizionamento di PM, compatibile con le presenza di fatti settici in regione sottocutanea. In seguito, Il Sig. Roberto H., venne trasferito presso una clinica del Ravennate, ove gli furono impiantati mezzi di assistenza meccanica al circolo. Durante tale degenza venne proseguita (e modificata) la terapia farmacologica. Dopo pochi giorni, comparve un quadro cutaneo che venne definito dal dermatologo come
sindrome di Lyell (necrolisi tossica epidermica). Ulteriori colture risultarono negative su tamponi cutanei su braccio destro, sinistro, gamba destra, sinistra, addome, bronco aspirato. Successivamente, furono rimossi i dispositivi di assistenza meccanica al circolo; un radiogramma del torace documentò un “diffuso disomogeneo addensamento ad ali di farfalla d’ambo i lati per edema alveolare”. La coltura della punta di catetere vascolare risultò positiva per Candida Gabrata e Acinetobacter Baumanii. Il giorno successivo si attestò il decesso del Sig. Roberto H.

 

Il CTU:
"... in considerazione delle risultanze delle successive emocolture dei prelievi e delle indagini eseguite
sugli stessi, effettuati in occasione dell’espianto dell’ICD, è possibile affermare che dal 15.12.2010 si poteva dichiarare che la sepsi da MRSE era stata risolta dalla terapia antibiotica messa in atto, pertanto da quel momento non era più necessario il proseguimento
del trattamento antibiotico. Alla luce anche della negatività della TC toraco-addominale, si doveva sospettare un quadro di febbre da antibiotici, che andavano subito sospesi. Il proseguimento della terapia antibiotica presso l’Ospedale (solo fino al giorno successivo stante il trasferimento avvenuto il presso la clinica del ravennate con introduzione di cefalosporine (Glazidim) nonostante la nota allergia, ha fatto si che si determinasse la Sindrome di Lyell che ha portato il decesso del Sig. Roberto H. Dunque, riteniamo pertanto censurabile l’operato dei sanitari dell’Ospedale di Ravenna, anche se l’insorgenza della Sindrome di Lyell, patologia causativa del decesso del Sig. Roberto H, è riconducibile con elevata probabilità, stante il momento di insorgenza dei rilievi cutanei al proseguimento dell’inadeguata terapia antibiotica presso la clinica del ravennate in cui veniva trasferito con introduzione presso la quale poi è deceduto..." .

 

Il Giudice ha condannato il nosocomio di Ravenna al risarcimento del danno agli Eredi del Sig. Roberto H. con Euro 1.350.000,00 comprensivi di spese legali.

______________________________________________

CASO DI MALASANITA' - 06/2018

Malsanità_3.jpg
La Sig.ra Giulia C. di anni 75, in ottimo stato di salute, a causa di una banale caduta accidentale, verificatasi all'interno della sua cantina, sbatte la testa e il braccio contro una scaffalatura in ferro. Subito trasportata dal nipote al pronto soccorso di un noto ospedale della provincia di Milano, per i dovuti accertamenti, viene ricevuta e medicata dal medico di turno presente in quel momento. La diagnosi è ferita "lacero-contusa" al braccio destro, con qualche escoriazione al capo. Dopo la dimissione firmata dal medico di turno del pronto soccorso, viene rimandata al medico curante di base, senza preoccuparsi di domandare alla signora se avesse mai effettuato una vaccinazione antitetanica e senza somministrarle le immunoglobuline contro il tetano, indispensabili per la profilassi stessa. Successivamente si saprà che la Sig.ra Giulia, non aveva mai effettuato in vita sua, alcuna vaccinazione antitetanica. Recatasi nelle 24 ore successive dal suo medico curante, ritorna dallo stesso per altre cinque volte nei giorni a seguire, lamentando delle contrazioni dolorose alla mano destra e rigidità al braccio. Il medico di base prescrive alla signora degli antibiotici da assumere per cinque giorni. Dopo circa due settimane dall'infortunio, la Sig.ra Giulia C. lamenta contrazione dei muscoli del volto e difficoltà nella deglutizione (il cibo le va di traverso). Riportata al pronto soccorso dell'ospedale in cui era stata in principio medicata a seguito della caduta, viene sottoposta a visita dall'Otorinolaringoiatra, il quale riscontra una stomatite da antibiotici. Prescritto un trattamento antifungino viene rimandata a casa. Tanto impacciata nei movimenti e nel deambulare, la Sig.ra Giulia C. mentre si trova nel suo appartamento, cade rovinosamente a terra sbattendo il viso e procurandosi la frattura dello zigomo destro. Il nipote, convivente con la nonna, chiama immediatamente il 118 per riportarla al pronto soccorso dell'ospedale e, nel contempo, nota che il volto di nonna Giulia ha cambiato cambiato espressione con viso contratto, bocca stirata e sopracciglia rialzate. Giunti al pronto soccorso la Sig.ra Giulia C. viene visitata e riscontrata una fortissima rigidità dei muscoli del tronco, in particolare quelli della mandibola, da non riuscire nemmeno ad aprire la bocca. Intubata e trasferita d'urgenza al reparto di rianimazione la Sig.ra Giulia C. spirerà due giorni dopo.

Dall'esame autoptico effettuato alla Sig.ra Giulia C. risulterà che il decesso è stato provocato dal "Tetano", per via dell'omessa antitetanica al momento del transito dal pronto soccorso, il giorno stesso della caduta.

Il CTU ha confermato la responsabilità professionale in ambito medico e il Giudice ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno agli Eredi.
bottom of page